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Whistleblowing

policy e modalità per le segnalazioni

PROCEDURA DI GESTIONE WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

Il D.Lgs 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) n. 1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ha introdotto delle modifiche ed all’art. 4 canali di segnalazione interna dispone che:

  1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
  2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente
  3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”.

 

Le segnalazioni hanno ad oggetto illeciti penali, civili e amministrativi ma anche l’irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività della società nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità a causa del non corretto esercizio delle proprie funzioni.

La FUSCO in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate ha adottato una propria procedura, che disciplina le modalità e le funzioni preposte alla gestione delle segnalazioni.

La segnalazione deve essere inviata:

  • mediante invio all’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza: odv@mangimifusco.it;
  • mediante un incontro diretto con l’ODV di FUSCO S.r.l. previa richiesta mediante mail all’indirizzo: odv@mangimifusco.it;
  • mediante posta ordinaria o interna, all’indirizzo della sede aziendale: P. 333 Km.31 Località Ferrazzano, 81041 Bellona (CE); in questo caso, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all’esterno con evidenza la dicitura “All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza di FUSCO S.r.l. – riservata/personale, non aprire“. La busta chiusa verrà protocollata all’accettazione e verrà senza ritardo consegnata all’ODV.

L’ORGANISMO che riceve la segnalazione garantisce la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute;

La FUSCO sta altresì valutando l’adozione di una piattaforma informatica, attraverso la quale sarà possibile effettuare la segnalazione sicura ed anonima tramite un link messo a disposizione dall’Azienda con l’obiettivo di fornire un ulteriore strumento operativo di presidio dell’etica e della legalità, per conseguire un miglioramento continuo della propria organizzazione aziendale.